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Archive for the ‘Publications by Paolo’ Category

Farah, P.D. (2012), Internazionalizzazione, dumping e aiuti di stato: la posizione dell’UE e le misure di difesa commerciale per le imprese (Internationalization, Dumping and State Aids: the EU Position and the Trade Defense Measures for the Enterprises), Rapporto Veneto Internazionale (Report Veneto International), Centri Studi e Ricerche Economiche e Sociali (Center for Economic and Social Studies and Research), Casa Editrice Vianello Libri, Venezia, 2012, pp. 207-222

To download the file of the chapter please click on the following link: Paolo Davide Farah Internazionalizzazione, dumping e aiuti di stato la posizione dell’UE e le misure di difesa commerciale per le imprese

Indice:

1. La disciplina comunitaria e le misure di difesa commerciale per le imprese

2. Le misure antidumping e la relativa procedura

3. Le misure antisovvenzione

4. Le misure di salvaguardia

5. Gli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea e le Piccole e Medie Imprese

Internazionalizzazione del mercato, dumping e aiuti di stato: la posizione dell’Ue e le misure di difesa commerciale per le imprese

di Paolo Davide Farah 

Sintesi

Nell’arena internazionale del mercato globale, gli imprenditori e le imprese dell’Unione europea sono chiamati a far fronte a numerose insidie concorrenziali, alcune delle quali provenienti da Paesi terzi. La continua e crescente internazionalizzazione del mercato fa emergere la necessità impellente per le imprese comunitarie di rispondere alle varie sfide concorrenziali in modo efficace e tempestivo, avvalendosi degli strumenti di difesa commerciale elaborati dall’ordinamento comunitario.

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno infatti sviluppato una propria politica commerciale comune verso i Paesi terzi, finalizzata a favorire lo sviluppo del commercio mondiale, l’abolizione progressiva delle restrizioni agli scambi e la riduzione delle barriere tariffarie. La liberalizzazione degli scambi richiede tuttavia la chiara definizione di diritti ed obblighi in capo alla totalità dei partner commerciali e questo determina la necessità di disporre meccanismi giuridici che assicurino il rispetto delle norme di corretta concorrenza tra imprese che operano nell’arena internazionale.

Riferimenti bibliografici

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Zanardi M. (2004), “Anti-Dumping Law As a Collusive Device”, in Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique.


* Senior Lecturer in Law (Professore Associato di diritto internazionale dell’economia) presso la Edge Hill University, Department of Law & Criminology (Regno Unito); Visiting Scholar, Harvard Law School, East Asian Legal Studies; Responsabile dell’Unità di ricerca presso l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) a Torino e Vice-coordinatore scientifico dell’intero progetto POREEN finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Università di Macerata. Il presente lavoro e’ parte dei risultati del progetto POREEN. Per informazioni e commenti : paolofarah@yahoo.com

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Proiezione internazionale e 

attrazione degli investimenti esteri: 

quali strategie per il Veneto?

Presentazione Rapporto Veneto Internazionale 2012
Venezia, 11 dicembre 2012
ore 10.00
Auditorium Santa Margherita
Dorsoduro 3689 – Venezia 

In un contesto caratterizzato da una profonda crisi economica e da un lento riassestamento del sistema economico regionale, la vocazione alle esportazioni e l’apertura internazionale rappresentano l’unico elemento di forza del Veneto e più in generale del Nord-Est italiano. Ma sul versante dell’attrazione degli investimenti diretti esteri la situazione della regione non appare confortante. Negli ultimi anni si è assistito ad un’inversione di tendenza dopo un lungo periodo che dall’inizio degli anni ’80 aveva visto continuamente crescere la presenza di multinazionali estere in Veneto. Ed è probabile che la fase negativa sia solo all’inizio, dato che la crisi economica sta colpendo duramente le imprese, e non poche multinazionali hanno annunciato forti ristrutturazioni se non addirittura la chiusura delle attività.

In un quadro che vede il nostro Paese perdere progressivamente attrattività in ambito nazionale, appare quindi urgente per il Veneto ripensare strategie e politiche di sviluppo regionale finalizzate non solo a promuovere una più incisiva presenza nelle reti globali della produzione e della conoscenza, ma anche a favorire l’attrazione di nuovi capitali dall’estero, dai quali il sistema economico regionale potrebbe trarre beneficio, soprattutto se destinati all’avvio di nuove attività economiche o al perfezionamento di quelle già insediate.

10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10.15 INTERVENTI DI SALUTO

CARLO CARRARO, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia
ALESSANDRO BIANCHI, Presidente Unioncamere Veneto

10.30 RELAZIONI TECNICHE

Introduce: GIAN ANGELO BELLATI Segretario Generale Unioncamere Veneto
La proiezione internazionale del Veneto: un quadro aggiornato

SERAFINO PITINGARO, Centro Studi Unioncamere Veneto
L’attrazione degli investimenti esteri: un’opportunità da cogliereGIANCARLO CORÒ, Università Ca’ Foscari Venezia

11.30 TAVOLA ROTONDA: COME ATTRARRE E FARE INVESTIMENTI DIRETTI ALL’ESTERO: ESPERIENZE IMPRENDITORIALI A CONFRONTO

Introduce e coordina: MARIO VOLPE, Università Ca’ Foscari Venezia

IRIS (calzature, Fiesso D’Artico VE)
KEYLINE (meccatronica, Conegliano TV)
RIGONI DI ASIAGO (agroalimentare, Asiago VI)*
NIDEK TECHNOLOGIES (apparecchiature diagnostiche, Albignasego PD)
ENVITEC BIOGAS ITALIA (costruzione impianti biogas, Sommacampagna VR)* 

12.30 CONCLUSIONI MARINO FINOZZI, Assessore regionale alle politiche per l’internazionalizzazione, Regione del Veneto

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Brevetti e Indicazioni Geografiche in Cina 

in Orizzonte Cina Novembre 2012

Paolo Davide Farah

Senior Lecturer in Law (Associate Professor level) at Edge Hill University, Department of Law & Crimionology (United Kingdom) & Visiting Scholar (2011-2012) at Harvard Law School East Asian Legal Studies

To have access to the pdf of the paper please click here: OrizzonteCina Novembre 2012

Brevetti

Nel corso della sua storia millenaria, l’Impero Cinese non ha mai avuto un sistema uniforme ed articolato di protezione della proprietà intellettuale. In Occidente, infatti, si è assistito alla nascita di un importante concetto del tutto assente nella storia e mentalità cinese. Si tratta dell’idea per cui l’autore o l’inventore debbano essere trattati quali “proprietari” delle loro creazioni ed ottenere quindi la protezione da parte dello Stato nei confronti di qualsiasi tipo di aggressione. In Cina ci sono in effetti stati, fin dalla prima età imperiale, casi sporadici di protezione di opere, ma non con la finalità di proteggere l’individuo, quanto piuttosto il potere imperiale. Nessuna traccia invece è dato trovare della protezione di invenzioni attraverso quelli che noi oggi chiamiamo “brevetti”.

(Per un maggiore approfondimento si rinvia a 1)
http://paolofarah.files.wordpress.com/2011/03/el-comercio-con-china-di-p-d-farah-e-cima-versione-finale.pdf
  e a 2)
http://paolofarah.files.wordpress.com/2011/03/paolo-davide-farah-linfluenza-confuciana-sulla-costruzione-del-sistema-giuridico-e-politico-cinese.pdf
)

La Cina ha adottato la sua prima Legge sui Brevetti il 12 Marzo 1984. Nello stesso anno è anche diventata Parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (dopo aver aderito all’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale nel 1980) e non deve quindi stupire come questa prima versione della legge rifletta chiaramente molti principi presenti nella Convenzione.

Durante i negoziati per l’accesso all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nel 1992, la suddetta norma è stata modificata per la prima volta ma, quando nel 1994 è stato adottato l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), rimanevano ancora molte antinomie tra quest’ultimo e la normativa cinese (per un approfondimento sull’accordo TRIPs in generale si rinvia al sito istituzionale della WTO:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
). Essa fu quindi sottoposta ad ulteriori modifiche ed interventi nell’agosto 2000 ed infine, nel 2005, è iniziata la terza revisione, conclusasi nel dicembre 2008, la quale ha introdotto numerose novità in molti settori tra cui la procedura per la concessione, la proprietà e la gestione dei brevetti.

Per quanto concerne l’insieme delle caratteristiche che un’invenzione deve possedere per essere brevettabile, l’Articolo 22 della normativa cinese è stato modificato in conformità all’Articolo 27 TRIPs, in quanto richiede come presupposti essenziali “novità, originalità o attività inventiva, industrialità”. Non vi è stato invece alcun bisogno di intervenire sull’Articolo 25, che contiene l’elenco delle eccezioni (1. Scoperte scientifiche; 2. Metodi per diagnosi e trattamento delle malattie; 3.Varietà vegetali e animali; 4. Sostanze ottenute tramite trasformazione nucleare), già conforme ai requisiti dell’Accordo OMC. Lo stesso deve dirsi per la durata dei brevetti, stabilita in 20 anni in entrambi i testi. Modifiche sono state invece apportate all’Articolo 11, in quanto in origine non prevedeva tra i diritti conferiti al titolare del brevetto quello di proibire l’offerta di vendita dell’invenzione protetta. Adesso invece, in conformità con l’Articolo 28 TRIPs, la disposizione recita: “(…) no entity or individual may, without the authorization of the patentee, exploit the patent, that is, make use, offer to sell, sell or import the patented product, or use the patented process, and use, offer to sell, sell or import the product directly obtained by the patented process, for production or business purposes”.

Il Capitolo VI della legge cinese, contenente le previsioni in materia di licenze obbligatorie per l’utilizzo di brevetti, era conforme ai dettami dell’Accordo TRIPs ancor prima che la Cina aderisse all’OMC (per un maggiore approfondimento relativo all’integrazione della Cina nella WTO, si rinvia a :
http://paolofarah.files.wordpress.com/2011/03/paolofarahliei263-304.pdf
e in italiano a
http://paolofarah.files.wordpress.com/2011/04/paolo-farah-ladesione-della-cina-allorganizzazione-mondiale-del-commercio-come-concilare-cultura-e-diritto-mondo-cinese.pdf
).

Per ottenere una licenza obbligatoria infatti, il richiedente deve provare di essere stato nell’impossibilità di concludere un accordo di licenza con il titolare del brevetto entro un termine ragionevole. Il diritto così ottenuto dall’utilizzatore non deve essere in alcun modo considerato esclusivo e si richiede inoltre che questi paghi al titolare un equo compenso. L’unica incongruenza riguarda il trattamento delle licenze obbligatorie in tema di “brevetti dipendenti”, in quanto si limitava a richiedere che l’invenzione dipendente rappresentasse un mero “avanzamento tecnico” rispetto alla prima, mentre la corrispondente norma del TRIPs individua come necessaria la presenza di “un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all’invenzione rivendicata nel primo brevetto”. Tale discrepanza ha portato a modificare l’Articolo 48 della normativa cinese che adotta ora la stessa dizione dell’Articolo 31(l) TRIPs.

Nel 2008 è stato poi introdotto l’Articolo 48, che prevede due ulteriori casi in cui può essere concessa una licenza obbligatoria: nel caso in cui l’uso del brevetto da parte del titolare restringa o elimini la concorrenza e nel caso in cui il titolare, dopo che siano trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, non lo abbia utilizzato, o anche solo non sufficientemente utilizzato, senza che vi fosse un giustificato motivo.  La terza ed ultima revisione a cui la legge è stata sottoposta introduce nuove norme, anche in materia di attuazione, per rendere il complesso di regole già esistenti più efficace.

Indicazioni Geografiche

Le indicazioni geografiche sono compiutamente descritte all’Articolo 22 (1) TRIPs come quelle “indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”. La stessa norma richiede agli Stati Membri di predisporre mezzi idonei a prevenire l’utilizzo di indicazioni false tali da ingannare il pubblico e rendere invalida la registrazione di marchi che contengano tali indicazioni. Occorre rilevare che prima della riforma del 2001, non era possibile trovare nemmeno un accenno alle indicazioni geografiche in alcuna legge cinese in materia proprietà intellettuale. La relativa definizione fu in quell’anno introdotta nella Legge sui Marchi ed è ora totalmente conforme al dettato del TRIPs.

Nel complesso, si può quindi a ragione affermare che le modifiche apportate all’intero corpo normativo cinese in materia di proprietà intellettuale dopo l’adesione all’OMC ha prodotto risultati estremamente positivi, senza però impedire la permanenza di sostanziali incongruenze, come ad esempio si può notare con riferimento alla Legge sui Marchi laddove, parlando di marchi notori, fa riferimento solo ai beni e non anche ai servizi, o laddove non menziona le indicazioni geografiche nello specifico settore dei vini e degli alcolici. Nonostante ciò, le principali preoccupazioni dei Paesi occidentali (in particolare Stati Uniti e Unione Europea) riguardano non tanto questi aspetti sostanziali quanto piuttosto le tematiche connesse alla loro concreta attuazione.

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La Cina di fronte agli obblighi dell’accordo sulla proprietà intellettuale

di Paolo Davide Farah

Agosto 2011

Link to the pdf of the journal – Link al pdf della rivista: ORIZZONTE CINA AGOSTO 2011

Paolo Davide Farah, La Cina di fronte agli obblighi dell’accordo sulla proprietà intellettualeOrizzonte Cina, Mensile di informazione e analisi su politica, relazioni internazionali e dinamiche socio-economiche della Cina contemporanea, Istituto Affari Internazionali (IAI),Torino World Affairs Institute (TWAI), Agosto 2011, pp. 5

L’incalzante dilagare del mercato del falso ha spinto negli ultimi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico a istituire un network di assistenza alle imprese in materia di tutela della proprietà intellettuale sotto forma di 13 IPR (Intellectual Property Rights) DESKS nel mondo, di cui tre in territorio cineseQuesti sviluppi, di cui abbiamo dato conto su OrizzonteCina nel maggio scorso, si rendono necessari, nel caso della Cina, a causa della lentezza e della difficoltà con cui le autorità di Pechino stanno attuando le normative che hanno dovuto adottare in ottemperanza agli obblighi contratti con l’accesso all’Organizzazione Mondiale per il Commercio nel 2001. Il riferimento è in particolare all’Accordo TRIPS (“Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, ossia “Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio”) che, oltre a una sezione introduttiva sui principi cardine dell’intero sistema, può essere sommariamente suddiviso in due parti: gli Articoli 9-40 stabiliscono le regole sostanziali per i diversi tipi di proprietà intellettuale (diritto d’autore e diritti connessi, marchi, indicazioni geografiche, brevetti, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori e informazioni segrete), mentre gli Articoli 41-61 disciplinano la loro attuazione. Tra il 1999 e il 2001 il parlamento cinese ha modificato molti regolamenti e leggi e ne ha introdotti di nuovi. Per fare qualche esempio, la legge sul copyright è stata modificata nell’ottobre 2001 e i relativi regolamenti attuativi sono entrati in vigore il 15 settembre 2002, mentre i regolamenti per la protezione dei Computer Software sono stati profondamente modificati nel gennaio 2002. La nuova legge sui brevetti è entrata in vigore il 1° luglio 2001 dopo aver subìto anch’essa incisivi interventi di modifica insieme ai relativi regolamenti attuativi. La legislazione sui marchi è stata modificata nel dicembre 2001 e i regolamenti attuativi il 15 settembre 2002. Il processo di riforma è peraltro proseguito anche dopo questa prima fase di intensi cambiamenti. La prima legge sui marchi è stata adottata in Cina il 23 agosto 1982 e modificata il 1° marzo 1993. Per rispettare quanto richiesto dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), essa è stata poi sottoposta ad un’ulteriore revisione nell’ottobre 2001, che ha eliminato le rimanenti discrepanze rispetto alle normativa internazionale. Per quanto concerne le caratteristiche essenziali che un marchio deve possedere, la normativa cinese, anche dopo la prima modifica, non era perfettamente conforme a quanto previsto dall’articolo 15 del TRIPs, limitandosi ad includere “lettere, elementi figurativi o una loro combinazione”. L’articolo 8 della Legge sui Marchi è stato così sottoposto ad un’ulteriore revisione nel 2001, riprendendo le esatte parole del TRIPs: “parole, elementi figurativi, lettere, numeri, elementi figurativi tridimensionali e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni”. Il vuoto normativo più evidente si notava però in materia di marchi notori, i quali non ricevevano alcuna formale protezione nella versione originale della legge. Dopo la revisione del 2001, l’Articolo 13, ora espressamente dedicato ai marchi notori, esclude la possibilità di registrazione e proibisce l’uso di marchi che costituiscano la riproduzione, imitazione o traduzione, in grado di confondere ed ingannare il pubblico, di un marchio noto. La Legge sul Diritto d’Autore della Rpc fu adottata il 7 settembre 1990 e poi modificata il 27 ottobre 2001. La nuova e ultima versione è in linea generale conforme a quanto richiesto dall’Accordo dell’Omc in materia. In base all’Articolo 21 della normativa cinese, la durata della protezione coincide con quella della vita dell’autore a cui devono essere sommati 50 anni, o semplicemente 50 anni se si tratta di un ente, esattamente come richiesto dall’Articolo 12 TRIPs. Tra gli articoli riformati nel 2001 si annoverano il 10 (7) e il 41, in base ai quali ora, riproducendo le esatte parole dell’Articolo 11 TRIPs, gli autori di programmi per elaboratore, opere cinematografiche o fonogrammi hanno il diritto di proibire o autorizzare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere prodotte. Per quanto riguarda in particolare i programmi per computer, poi, l’Omc richiede che vengano protetti alla stregua di opere letterarie mentre in origine la legge cinese attribuiva al Consiglio di Stato (il Governo cinese) il compito di adottare le misure considerate più idonee per la loro protezione. Il documento che era stato adottato dal Consiglio prevedeva la necessità di registrare il programma per poter ottenere una qualsivoglia protezione, scontrandosi quindi con la totale assenza di tale requisito nell’Accordo TRIPs. Si intervenne quindi nel 2002 con un nuovo regolamento con cui la suddetta condizione è stata eliminata.

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Paolo Farah, Le rôle de la Chine et de l’OMC dans le développement des  «Considérations Autres que Commerciales» pour régler le commerce mondial de façon plus juste et durable  in Laurence Potvin-Solis, Economie de marché, droits et libertés et valeurs communes en Europe et en AsieBruylant, Bruxelles (2012), pp. 65-78.

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Paolo Farah, Piercarlo Rossi, National Energy Policies and Energy Security in the Context of Climate Change and Global Environmental Risks: A Theoretical  Framework for Reconciling Domestic and International Law through a Multiscalar and Multilevel Approach, European Energy and Environmental Law Review (EEELR), Volume 20, issue 6, 2011

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ANTONELLA FORGANNI – BOOK REVIEW China EU Law Journal – FARAH & SOPRANO – DUMPING E ANTIDUMPING

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Paolo Farah, Proprietà intellettuale tra visione confuciana e OMC, Orizzonte Cina, Mensile di informazione e analisi su politica, relazioni internazionali e dinamiche socio-economiche della Cina contemporanea, Istituto Affari Internazionali (IAI), Torino World Affairs Institute (TWAI), Maggio 2011, pp. 4-5

To download the full-text click on : Orizzonte Cina Maggio 2011.

Nel corso della sua storia millenaria, l’Impero Cinese non ha mai avuto un sistema uniforme ed articolato di protezione della proprietà intellettuale. Secondo il parere di molti studiosi, la protezione delle opere letterarie sarebbe nata insieme e come conseguenza dell’invenzione ed introduzione della stampa. Nonostante ciò, se si osservano separatamente l’evoluzione del mondo occidentale e della Cina, si può facilmente notare quanto siano differenti i rispettivi percorsi storici. In Occidente, infatti, si è assistito alla nascita di un importante concetto del tutto assente nella storia e mentalità cinese. Si tratta dell’idea per cui l’autore o l’inventore debbano essere trattati quali “proprietari” delle loro creazioni ed ottenere quindi la protezione da parte dello Stato nei confronti di qualsiasi tipo di aggressione. In Cina ci sono in effetti stati, fin dalla prima età imperiale, casi sporadici di protezione di opere, ma non con la finalità di proteggere l’individuo, quanto piuttosto il potere imperiale. Nessuna traccia invece è dato trovare della protezione di invenzioni attraverso quelli che noi oggi chiamiamo “brevetti”. La peculiare situazione che viene così a crearsi è in realtà frutto dell’assenza, nella mentalità cinese, della concezione che vede la creazione intellettuale come proprietà del suo creatore, sia esso un individuo o un qualsivoglia soggetto. Secondo la tradizione cinese, infatti, la conoscenza ha natura di bene pubblico e quindi comune. A dimostrazione di ciò, lo stesso Confucio era solito sostenere di non aver creato conoscenza ma di essersi limitato a trasmetterla. I primi cambiamenti si manifestarono verso il finire del secolo XIX: la forte crescita economica da un lato e la crescente partecipazione del paese ai traffici commerciali internazionali dall’altro hanno col tempo condotto a molteplici problemi in materia di protezione della proprietà intellettuale, soprattutto per quanto riguarda la contraffazione dei marchi. Ciò nonostante, la Cina non ha inizialmente aderito alle Convenzioni di Berna e di Vienna, rendendo così il commercio con e in Cina estremamente difficile e rischioso per gli operatori stranieri. Alcuni decenni più tardi, grazie alla pressione esercitata da alcuni paesi occidentali (in modo particolare Stati Uniti, Europa e Canada), la dinastia Qing ha iniziato ad introdurre nella propria legislazione interna i concetti di protezione dei marchi prima e delle opere dell’ingegno e dei brevetti poi. Durante i primi anni di vita della Repubblica Popolare Cinese, era comunque ancora lo Stato ad essere visto come principale, se non unico, beneficiario della protezione della proprietà intellettuale. Durane la Rivoluzione Culturale, si cominciò a pensare che la protezione della proprietà intellettuale fosse funzionale alle cd. “quattro modernizzazioni” (agricoltura, industria, scienza e tecnologia). Il Governo Cinese ha così adottato tre leggi, sulla protezione rispettivamente dei marchi, delle opere dell’ingegno e dei brevetti, ed ha aderito ad alcune tra le fondamentali convenzioni in materia. Nessuna di queste può essere però paragonata, quanto a completezza, organicità e conseguenze, all’Accordo TRIPS, con cui la Cina si trova ora a dover fare i conti, come conseguenza della sua adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

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Paolo Farah, Elena Cima, The Implementation of the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) in China, 2 Tsinghua China Law Review 2, Spring 2010, pp. 317-351. ISSN: 2151-8904.


http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1679999

Abstract:     

The Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) is one of the multilateral treaties adopted at the end of the Uruguay Round in 1994. The Agreement establishes the requirements that the laws of the member states must meet in order to protect intellectual property in all its forms: copyright, patents, trademarks, geographical indications, industrial design. The agreement represents an attempt to overcome the differences in the way member states protect IPRs, in order to bring them under common international rules. Chinese Government adopted Patent, Copyright and Trademark Laws, and joined the main intellectual property international conventions. None of these, though, can be compared, as far as completeness, orderliness and far-reaching consequences are concerned, to the TRIPS agreement, which China has now to deal with, after its accession to the WTO

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Paolo Farah, Elena Cima, China’s Participation in the World Trade Organization: Trade in Goods, Services, Intellectual Property Rights and Trasparency Issues, in Aurelio Lopez-Tarruella Martinez (edited), El comercio con China. Oportunidades empresariales, incertidumbres jurídicas, Tirant lo blanch, Valencia (Spain) 2010, pp. 83-121. ISBN: 978-84-8456-981-7


http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527992

Abstract:     
During the negotiations and after the accession China has started a massive process of amendment of its domestic laws and regulations regarding all the sectors covered by WTO rules. As any new member of the WTO, China needed to reform the main sectors of its legislation on: trade in goods, trade in services, trade-related intellectual property rights and to start to deeply apply the more general WTO transparency principle. The paper analyses in particular the TRIPs implementation in China.

Keywords: China, WTO, GATS, GATT, intellectual property rights, market access, agriculture, services, subsidies, technical barriers to trade, financial services, banking services, insurance services, TRIPs, transparency, uniform administration rule, US

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